La riforma voluta con la legge 30, si ispira alle indicazioni delineate a livello comunitario con l’adozione del trattato di Amsterdam del 1997 che ha avviato il processo di coordinamento delle politiche della occupazione fra i paesi dell’U.E.
Purtroppo nel trattato vien detto che le strategie attuate per ottenere il coordinamento sull’occupazione non comportano l’obbligo di disposizioni legislative e regolamentari armonicamente allneate da parte degli Stati membri, pertando oguno fa come meglio crede, l’unico obbligo è la relazione annuale al Consiglio sulle principali misure adottate per l’attuazione della politica sull’occupazione.
I pilastri portanti della strategia europea riguardano: l’occupabilità, l’imprenditorialità, l’adattabilità e le pari opportunità. La struttura normativa del decreto legge attuativo (D.lgs 10 settembre 2003 n. 276) sulle deleghe al governo in materia di lavoro, contenute negli articoli da 1 a 6 della legge Biagi, prevedono la costruzione di un sistema telematico dove avvenga l’incontro tra coloro che cercano lavoro e coloro che lo offrono, nell’ambito di forme di flessibilità regolate e contrattate mediante il confronto negoziale con il sindacato. A garanzia del diritto al lavoro, sancito dalla nostra Costituzione (art. 4 e 35) viene costituita la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, un portale aperto, basato su una rete di nodi regionali, dove si dovrebbe incontrare la domanda con l’offerta di lavoro. Le informazioni sono immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici o privati (autorizzati o accreditati dalle regioni) sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
L’accesso alla Borsa è libero, si entra da tutti i punti della Rete, è facilmente consultabile e consente la registrazione utente. La creazione di questo spazio online ha come scopo di costruire un unico mercato nazionale del lavoro dove cittadini e imprese accedono per verificare disponibilità presenti di domanda e offerta.
L’articolo 4 della legge Biagi prevede che lo Stato frazioni il lavoro in forme concettualmente concepite come sottolivelli, si parla di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite.
Sinceramente una grande confusione!
Anche perché nello stesso articolo si parla di tutele in materia di maternità, malattia e infortunio, che nella pratica quasi mai vengono applicate dalle varie cooperative autorizzate a fornire queste forme di lavoro.
Altro punto chiave è quello relativo alla “ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa”, che non mi pare sia adeguatamente sviluppato nel decreto legge attuativo, tanto che è poco utilizzato nella pratica.
Le aziende che si sono allineate a questo nuovo modo di proporre il lavoro hanno beneficiato di sconti contributivi e fiscali nonché di possibili ricambi di personale laddove quello assunto non fosse stato giudicato idoneo. Naturalmente questa riforma doveva prevederne in parallelo un’altra che riguardasse i cosiddetti ammortizzatori sociali, che invece non c’è stata ed ha tramutato di fatto il lavoro flessibile in lavoro precario. Inoltre, le aziende, dovendo versare minori contributi per i lavoratori precari, generano un accantonamento pensionistico inferiore ai loro colleghi con contratti tipici.
I primi dati di questi anni, hanno messo in discussione l’ipotesi del libero mercato efficiente proprio perché ci troviamo di fronte ad un’assenza di vincoli legislativi.
Chiudo ricordando quanto disse Biagi a proposito di questa trasformazione epocale:
“Ogni processo di modernizzazione avviene con travaglio, anche con tensioni sociali, insomma pagando anche prezzi alti alla conflittualità”.
Adam
Purtroppo nel trattato vien detto che le strategie attuate per ottenere il coordinamento sull’occupazione non comportano l’obbligo di disposizioni legislative e regolamentari armonicamente allneate da parte degli Stati membri, pertando oguno fa come meglio crede, l’unico obbligo è la relazione annuale al Consiglio sulle principali misure adottate per l’attuazione della politica sull’occupazione.
I pilastri portanti della strategia europea riguardano: l’occupabilità, l’imprenditorialità, l’adattabilità e le pari opportunità. La struttura normativa del decreto legge attuativo (D.lgs 10 settembre 2003 n. 276) sulle deleghe al governo in materia di lavoro, contenute negli articoli da 1 a 6 della legge Biagi, prevedono la costruzione di un sistema telematico dove avvenga l’incontro tra coloro che cercano lavoro e coloro che lo offrono, nell’ambito di forme di flessibilità regolate e contrattate mediante il confronto negoziale con il sindacato. A garanzia del diritto al lavoro, sancito dalla nostra Costituzione (art. 4 e 35) viene costituita la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, un portale aperto, basato su una rete di nodi regionali, dove si dovrebbe incontrare la domanda con l’offerta di lavoro. Le informazioni sono immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici o privati (autorizzati o accreditati dalle regioni) sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
L’accesso alla Borsa è libero, si entra da tutti i punti della Rete, è facilmente consultabile e consente la registrazione utente. La creazione di questo spazio online ha come scopo di costruire un unico mercato nazionale del lavoro dove cittadini e imprese accedono per verificare disponibilità presenti di domanda e offerta.
L’articolo 4 della legge Biagi prevede che lo Stato frazioni il lavoro in forme concettualmente concepite come sottolivelli, si parla di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite.
Sinceramente una grande confusione!
Anche perché nello stesso articolo si parla di tutele in materia di maternità, malattia e infortunio, che nella pratica quasi mai vengono applicate dalle varie cooperative autorizzate a fornire queste forme di lavoro.
Altro punto chiave è quello relativo alla “ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa”, che non mi pare sia adeguatamente sviluppato nel decreto legge attuativo, tanto che è poco utilizzato nella pratica.
Le aziende che si sono allineate a questo nuovo modo di proporre il lavoro hanno beneficiato di sconti contributivi e fiscali nonché di possibili ricambi di personale laddove quello assunto non fosse stato giudicato idoneo. Naturalmente questa riforma doveva prevederne in parallelo un’altra che riguardasse i cosiddetti ammortizzatori sociali, che invece non c’è stata ed ha tramutato di fatto il lavoro flessibile in lavoro precario. Inoltre, le aziende, dovendo versare minori contributi per i lavoratori precari, generano un accantonamento pensionistico inferiore ai loro colleghi con contratti tipici.
I primi dati di questi anni, hanno messo in discussione l’ipotesi del libero mercato efficiente proprio perché ci troviamo di fronte ad un’assenza di vincoli legislativi.
Chiudo ricordando quanto disse Biagi a proposito di questa trasformazione epocale:
“Ogni processo di modernizzazione avviene con travaglio, anche con tensioni sociali, insomma pagando anche prezzi alti alla conflittualità”.
Adam
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