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Dal mondo del lavoro: interdizione anticipata del lavoro autonomo

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Il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale da notizia che con il D.M. 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, viene esteso alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, nonché alle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima, sia l’astensione obbligatoria che quella anticipata per gravidanza a rischio o per lavoro a rischio nonché quella post parto. Per chi esercita attività libero-professionale il beneficio è ammesso solo per l’astensione anticipata per gravidanza a rischio. Alle suddette lavoratrici spetta l’indennità di maternità purché nell’anno precedente l’inizio del periodo indennizzabile risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata.